Documentazione burocratica

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  1. Zeny73
     
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    Dunque, è un po' complesso.
    Se ti dichiari hobbista, per la legge italiana sei un soggetto che colleziona e scambia (non vende) i propri oggetti.
    Conviene non dichiararsi hobbista perché si è già in torto in partenza.
    Devi andare in Comune e chiedere come comportarti per la vendita di "opere del proprio ingegno" e con quella specifica ti indirizzano loro (se non lo fanno, chiedi dell'articolo 4 comma 2 lettera h del decreto legge 114/98 del 31 marzo 1998).
    Io avevo una carta semplice che indicava l'articolo 4 e senza marca da bollo, ma forse il tuo comune si regola diversamente per la marca.

    Ecco di seguito come regolarsi:


    COSTI e DIRITTI dell’OPERA*

    Note per chi realizza e vende un’opera.

    Chiunque realizzi qualche cosa riguardante le Arti Visive (pittura, scultura, grafica, fotografia, computer art) deve considerare questo qualcosa cosa come frutto del proprio ingegno, e quindi è un autore d’opera d’ingegno.

    Esiste una legge a regolare la materia, la N°643 del 1941 “PROTEZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE E DI ALTRI DIRITTI CONNESSI AL SUO ESERCIZIO” di competenza dapprima del Ministero della Cultura Popolare, e successivamente della Presidenza del Consiglio dei Ministri. (per il testo della Legge n. 633/1941 si rinvia a www.giustizia.it/cassazione/leggi/l633_41.html ). Oggi con le nuove norme di tutela del diritto d'autore ( Legge 248/2000 ), viene delegata ad occuparsi di proteggerne i diritti la Sezione OLAF della SIAE (www.siae.it/index.asp ).

    Per realizzare le opere d’ingegno non occorrono permessi, licenze o quant’altro, cosi come per vendere le proprie opere d’ingegno non occorrono partita IVA, iscrizioni di alcun tipo o altro, se la vendita viene effettuata direttamente dall’autore.

    Chi vende il proprio prodotto è libero di farlo come e quando vuole, il registrare l’opera o l’iscriversi alla SIAE serve solo a cautelarsi contro eventuali ulteriori ricavi economici originati dallo sfruttamento dell’opera da parte di terzi, in quanto l’autore, pur avendo venduto l’opera, conserva la paternità e quindi tutti i diritti di sfruttamento economico della stessa. Infatti l’autore vende l’opera ma non lo sfruttamento dell’opera, e se il nuovo proprietario dovesse avere dei ricavi dallo sfruttamento dell’opera, a questi ricavi si applicano i diritti dell’autore.

    Se io, autore, sfrutto direttamente la mia opera non devo pagare per questo la SIAE, in quanto questa serve a proteggere i miei diritti che, a loro volta, verranno pagati a me.

    Registrare un’opera alla SIAE significa assicurarsi che nessuno possa sfruttarla senza pagare l’autore, ma non garantisce niente, e non dà niente, soprattutto se non si è ancora venduta l’opera e se non è stata posta in circolazione.

    Per quanto riguarda le imposte e le modalità relative, se l’ammontare annuo del ricavato rientra in € 5.000,00 viene considerato un regime minimo di lavoro autonomo, in quanto lavoro occasionale e saltuario, per cui l’acquirente (e non il venditore!), se vuole, fa la ritenuta d’acconto.

    Se il ricavato annuo invece dell’autore supera € 5.000,00 è necessario aprire solamente la partita IVA; tutto il resto non riguarda l’autore, e non è obbligatorio (licenza di vendita, camera di commercio, ditta individuale , società varie, etc. etc).

    Per le modalità di registrazione delle proprie opere vedere la Sezione Arti Visive della Siae: www.siae.it/olaf_av.as

    *Fonte CREATIVITALIA
     
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31 replies since 3/6/2010, 20:56   7170 views
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